Statuto
dell’Associazione Sportiva Dilettantistica
Atletica Cinisello
Articolo 1 - Denominazione e sede
È costituita in Cinisello
Balsamo, in Via Pier della Francesca, 19, un’associazione sportiva, ai
sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata “Associazione
Sportiva Dilettantistica Atletica Cinisello”.
Articolo 2 - Scopo
1.
L’associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita
dell’associazione non potrà essere distribuito, anche in modo indiretto o
differito, avanzo di gestione e fondi, riserve o capitale.
2.
Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi, ha per
finalità lo sviluppo e la diffusione d’attività sportive connesse alla
disciplina dell’atletica leggera, intesa come mezzo di formazione
psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione d’ogni forma
d’attività agonistica, ricreativa o d’ogni altro tipo d’attività motoria e
non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata
disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali,
l’associazione potrà, tra l’altro, svolgere l’attività di gestione,
conduzione, manutenzione ordinaria d’impianti e attrezzature sportive
abilitate alla pratica della suddetta disciplina sportiva. Il sodalizio è
altresì tenuto allo svolgimento d’attività didattica per l’avvio,
l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica
sportiva della disciplina sopra indicata. Nella propria sede,
sussistendone i presupposti, l’associazione potrà svolgere l’attività
ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la
gestione di un posto di ristoro.
3.
L’associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della
struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati,
dall’elettività delle cariche associative; si deve avvalere
prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri
aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di
prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare
funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue
attività.
4.
L’associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle
norme e alle direttive del CONI, e agli statuti e ai regolamenti della
Federazione Italiana Atletica Leggera e d’ogni altra Federazione o Ente di
Promozione cui intenderà affiliarsi; s’impegna ad accettare eventuali
provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione
dovessero adottate a suo carico, e le decisioni che le autorità dei
predetti enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico
e disciplinare attinente all’attività sportiva.
5.
Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le
norme degli statuti e dei regolamenti dell’ente di promozione sportiva e/o
federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle
società affiliate.
6.
L’associazione s’impegna a garantire il diritto di voto dei propri
atleti tesserati e tecnici nell’ambito delle assemblee di settore
federali.
Articolo 3 - Durata
La durata
dell’associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con
delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.
Articolo 4 - Domanda di ammissione
1.
Possono far parte dell’associazione, in qualità di soci solo le
persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che
sportive svolte dall’associazione e che ne facciano richiesta e che siano
dotati di un’irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini
sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo
esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi di
lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto
collegato con l’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni
forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica
lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’associazione, della
Federazione Italiana Atletica Leggera e dei suoi organi. Viene
espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto
associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
2.
Tutti coloro i quali intendono far parte dell’associazione dovranno
redigere una domanda su apposito modulo.
3.
La validità della qualità di socio, efficacemente conseguita
all’atto di presentazione della domanda d’ammissione, potrà essere sospesa
da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere
motivato e contro la sua decisione è ammesso appello all’assemblea
generale.
4.
In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le
stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale.
Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli
effetti nei confronti dell’associazione e risponde, verso la stessa, per
tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
5.
La quota associativa non può essere trasferita a terzi o
rivalutata.
Articolo 5 - Diritti dei soci
1.
Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del
diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell’elettorato
attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio
minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della
maggiore età.
2.
Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire
cariche sociali all’interno dell’associazione nel rispetto tassativo dei
requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.
3.
La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative
indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità
stabilite dall’apposito regolamento.
Articolo 6 - Decadenza dei soci
1. I soci cessano di appartenere
all’associazione nei seguenti casi:
A. dimissione volontaria;
B. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla
scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
C. radiazione deliberata dalla maggioranza
assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli
entro e fuori dell’associazione, o che, con la sua condotta, costituisce
ostacolo al buon andamento del sodalizio.
D. Scioglimento dell’associazione ai sensi
dell’art. 25 del presente statuto.
2. Il provvedimento di radiazione di cui alla
precedente lettera C), assunto dal consiglio direttivo deve essere
ratificato dall’assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla
quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in
contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. Il
provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento
dell’assemblea.
3. L’associato radiato non può essere più
ammesso.
Articolo 7 - Organi
Gli organi sociali sono:
a)
L’assemblea generale dei soci;
b)
Il presidente;
c)
Il consiglio direttivo.
Articolo 8 - Funzionamento dell’assemblea
1.
L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo
dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinare e straordinarie.
Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità
degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate
obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2.
La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta
al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola
con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che ne
propone l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da
parte del consiglio direttivo. La convocazione dell’assemblea
straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei
componenti il consiglio direttivo.
3.
L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione
o, comunque, in un luogo idoneo a garantire la massima partecipazione
degli associati.
4.
Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio
direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone
legittimamente intervenute all’assemblea ed eletta dalla maggioranza dei
presenti.
5.
L’assemblea nomina un segretario e, se necessari due scrutatori.
Nell’assemblea con funzione elettiva sulla designazione delle cariche
sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di
scrutatori, i candidati alle massime cariche.
6.
L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale
dall’assemblea sia redatto da un notaio.
7.
Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce i modi e
l’ordine delle votazioni.
8.
Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal
presidente della stessa, dal segretario, se nominati, dai due scrutatori.
Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati
con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne
la massima diffusione.
Articolo 9 - Diritti di partecipazione
1.
Potranno prendere parte all’assemblee ordinarie e straordinarie
dell’associazione i soci in regola con il versamento della quota annua e
non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno
diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il Consiglio direttivo
delibererà l’elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale
decisione è ammesso appello all’assemblea da presentarsi prima dello
svolgimento della stessa.
2.
Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega
scritta, non più di un associato.
Articolo 10 - Assemblea ordinaria
1.
La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni
prima mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione e
contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria,
elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono
essere indicati il giorno, il luogo e l0ra dell’adunanza e l’elenco delle
materie da trattare.
2.
L’assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e
convocata dal presidente, almeno una volta all’anno, entro quattro mesi
della chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio
consuntivo e per l’esame del bilancio preventivo.
3.
Spetta all’assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive
generali dell’associazione nonché in merito all’approvazione dei
regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi
dell’associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai
rapporti dell’associazione che non rientrino nella competenza
dell’assemblea straordinaria e che siamo legittimamente sottoposti al suo
esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.
Articolo 11 - Validità assembleare
1.
L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima
convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati
aventi diritto di voto e delibera validamente con voto della maggioranza
dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2.
L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente
costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto
di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3.
Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l’assemblea
ordinaria che l’assemblea straordinaria saranno validamente costituite
qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto
dei presenti. Ai sensi dell’articolo 21 del Codice Civile per deliberare
lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre
il voto favorevole di almeno i ¾ degli associati.
Articolo 12 - Assemblea straordinaria
1.
L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio
direttivo almeno 15 giorni prima dell’adunanza mediante affissione
d’avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli
associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella
convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e
l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
2.
L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti
relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli
organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da
compromettere il funzionamento e la gestione dell’associazione e modalità
di liquidazione.
Articolo 13 - Consiglio direttivo
1.
Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile da tre a
sette componenti, determinato, di volta in volta, dall’assemblea dei soci
ed eletti, compreso il presidente, dall’assemblea stessa. Il consiglio
direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente ed il segretario con
funzioni di tesoriere. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro
anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno
adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.
2.
Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente
tesserati alla Federazione di appartenenza, in regola con il pagamento
delle quote associative, che siano maggiorenni, non si trovino in una dei
casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai
regolamenti del Coni e della Federazione di appartenenza e non siano stati
assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre Federazioni
sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per
periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
3.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza
della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il
voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4.
In caso di parità il voto del presidente è determinante.
5.
Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono
risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e
dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli
associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo
atte a garantire la massima diffusione.
Articolo 14 - Dimissioni
1.
Nel che per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio
venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del
consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con
il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di
consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà
delle votazioni conseguite dall’ultimo consigliere effettivamente eletto.
Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio
proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prossima assemblea utile
dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che r3esteranno
in carica fino alla swcadenza dei consiglieri sostituiti.
2.
Nel caso di dimissioni o di impedimenti del presidente del
consiglio direttivfo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni
saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente
che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.
3.
Il consiglio direttivo dovrà considerarsi d3ecaduto e non più in
carica qualora per dimissioni o pe4r qualsiasi altra causa venga a perdere
la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi
di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo
l’assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino
alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla
gestione dell’amministrazione ordinaria dell’associazione, le funzioni
saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.
Articolo 15 - Convocazione direttivo
Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il
presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da
almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.
Articolo 16 - Compiti del consiglio direttivo
Sono compiti del consiglio direttivo:
a.
deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b.
redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre
all’assemblea;
c.
fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno
una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria nel rispetto dei
quorum di cui all’art. 8, comma 2;
d.
redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività
sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
e.
adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si
dovessero rendere necessari;
f.
attuare le finalità previste dallo statutto e l’attuazione delle
decisioni dell’assemblea dei soci.
Articolo 17 - Il presidente
Il presidente dirige l’associazione e ne controlla il
funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali, ne è
il legale rappresentante in ogni evenienza.
Articolo 18 - Il vicepresidente
Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso
di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali
venga espressamente delegato.
Articolo 19 - Il segretario
Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del
presidente e del consigliodirettivo, redige i verbali delle riunioni,
attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione
dell’associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché
delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del
consiglio direttivo.
Articolo 20 - Il rendiconto
1.
Il consiglio direttivo redige il bilancio dell’associazione, sia
preventivo che consuntivo da sottoporre all’approvazione assembleare. Il
bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione
economico-finanziaria dell’associazione.
2.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed
economico-finanziaria dell’associazione, nel rispetto del principio della
trasparenza nei confronti degli associati.
3.
Insieme alla convocazione dell’assemblea ordinaria che riporta
all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messo a
disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.
Articolo 21 - Anno sociale
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il
01/01 e terminano il 31/12 di ciascun anno.
Articolo 22 - Patrimonio
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote
associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai
contributi di enti e associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi
derivanti dalle attività organizzate dall’associazione.
Articolo 23 - Sezioni
L’assemblea nella sessione ordinaria, potrà
costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di
meglio raggiungere gli scopi sociali.
Articolo 24 - Clausola compromissoria
Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione
ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza
della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport presso il Coni.
Articolo 25 - Scioglimento
1.
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea
generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente
costituita con la presenza di almeno ¾ degli associati aventi diritto di
voto, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di
almeno ¾ dei soci esprimenti il solo voto personale, con le esclusioni
delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea generale
straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento
dell’associazione deve essere presentata da almeno ¾ dei soci con diritto
di voto, con l’esclusione delle deleghe.
2.
L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’associazione, delibererà
in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio
dell’associazione.
3.
La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore d’altra
associazione che perseguirà finalità sportive, fatta salva diversa
destinazione imposta dalla legge.
Articolo 26 - Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente
statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della
Federazione Italiana Atletica Leggera a cui l’associazione è affiliata e
in subordine le norme del Codice Civile.
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